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Nuove Norme per il settore Oleario

Dalla campagna olearia 2003-2004, saranno operative nuove regole per il settore oleario. L'insieme di queste nuove norme riforma in maniera approfondita molti ambiti strategici del settore elaiotecnico (classificazione degli oli, metodica di analisi, etichettatura, ecc): proviamo dunque a farne un primo esame.

La tempistica dell'entrata in vigore delle nuove norme è la seguente:

Il 1° settembre 2002

E' entrato in vigore il Regolamento CE N. 796/2002 del 6 maggio 2002 relativo alle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche e ai metodi di valutazione di queste caratteristiche, per gli oli d'oliva e per gli oli disansa d'oliva.

Il 1° novembre 2002

E' entrato in vigore il Regolamento CE N. 1019/2002 che attraverso l'articolo 4 affronta il tema della designazione dell'origine riportata in etichetta.

Dal 1° novembre 2003 entreranno in vigore:

Vediamo ora di presentare brevemente i principali elementi di novità legati alle nuove normative.

Regolamento (CE) N. 796/2002 del 6 maggio 2002
recante modifica del reg. CEE n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai medodi ad essi attinenti. (G. Uff. Com. Eur. Serie L n. 128 del 15/05/02).

La novità introdotta da questo regolamento è rappresentata dall'allegato XII che detta le nuove regole d'assaggio per gli oli di oliva vergini. Rispetto al passato è cambiata la scheda d'assaggio e conseguentemente i parametri di classificazione degli oli sottoposti a panel test. La valutazione organolettica si basa sull'intensità degli attibuti percepiti.

Regolamento (CE) N. 1019/2002 del 13 giugno 2002
relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (G. Uff. Com. Eur. Serie L n. 155 del 14/06/02).

L'articolo 4 di detto regolamento si occupa di origine. Per origine di un olio si intende l'indicazione di un nome geografico riportato in etichetta. La designazione d'origine è facoltativa per gli oli extravergini e vergini d'oliva e può essere riportata in etichetta come indicazione:

Nel caso in cui l'origine delle olive non coincide con il luogo dove si trova il frantoio, necessariamente in etichetta deve essere specificato "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato).

Nel caso di tagli di oli extravergini di oliva o di oli vergini d'oliva può essere indicata in etichetta l'origine prevalente solo se almeno il 75% degli oli ha la medesima provenienza, va inoltre specificata la percentuale. Es. olio italiano 80%.

Regolamento (CE) N. 1513/2001 del 23 luglio 2001
che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva (G. Uff. Com. Eur. Serie L n. 201/4 del 26/07/01).

Questo regolamento stabilisce la nuova classificazione per gli oli di oliva e di sansa, che come già detto sarà applicativa a partire dal1° novembre 2003. Il reg. CE N. 1513/2001 sostituisce l'allegato all'articolo 35 del vecchio Reg. 136/66 e successive modifiche, e detta le nuove definizioni delle diverse categorie di oli (oli di oliva vergini , olio di oliva raffinato, olio di oliva, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva raffinato olio di sansa di oliva).

Quali sono le novità rispetto al passato? In generale si può affermare che il nuovo regolamento stabilisce parametri più restrittivi: per tutte le categorie di olio viene infatti abbassato il valore ammesso di acidità libera espressa in grammi di acido oleico per 100 grammi.

Facendo riferimento agli oli di oliva vergini, che sono poi quelli che più ci interessano, vengono eliminate le categorie di "olio di oliva vergine corrente" e "olio di oliva vergine lampante", e sostituite dalla nuova categoria"olio di oliva lampante".

Nella nuova classificazione rimangono quindi:

Regolamento (CE) N. 1019/2002 del 13 giugno 2002
relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (G. Uff. Com. Eur. Serie L n. 155 del 14/06/02).

Gli art. 3, 5 , 6 del regolamento che entreranno in vigore dal 1° novembre 2003 si riferiscono specificatamente alle nuove norme di presentazione del prodotto al consumo.

In generale si può dire che l'etichetta si fa più esplicativa, le novità riguardano soprattutto l'obbligo (art.3) di inserire a caratteri chiari e indelebili alcune informazioni esplicative in funzione alla categoria commerciale dell'olio.

Le indicazioni aggiuntive che devono essere riportate in etichetta riguardano gli oli extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva, l'olio di sansa di oliva:

  • olio extra vergine
    “Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”
  • olio di oliva vergine
    “Olio d’oliva di categoria ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”
  • olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini
    “Olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”
  • olio di sansa di oliva
    “Olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”

Di particolare interesse sono anche le nuove direttive sulle indicazioni facoltative che spesso vengono riportate in etichetta. Anche per queste indicazioni la normativa fa chiarezza, legando l'uso dei vari termini a significati oggettivi, che comunque devono essere comprovati da elementi previsti dallo stesso regolamento.

L'articolo 5 del regolamento prevede infatti, che l'uso di termini specifici in etichetta, comporti degli obblighi; vediamo quali:

L'entrata in vigore delle nuove regole sul confezionamento è stata fissata a partire dal 1° novembre 2003.

L'olio d'oliva dovrà essere venduto al consumatore finale esclusivamente in imballaggi della capacità massima di cinque litri.

Gli imballaggi dovranno avere un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e presentare un'etichetta a norma di legge.

Si precisa infine che per gli oli destinati al consumo di ristoranti, ospedali, mense, o altre collettività simili, gli imballaggi possono essere superiori ai 5 litri.

OLIO D'OLIVA ALLO STATO SFUSO. UNA SENTENZA DEL TAR LIGURIA NE AUTORIZZA LA VENDITA

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione, ma lascia ancora sul chi va là i produttori. Un pronunciamento così autorevole ha il suo peso, ma l’orientamento generale non lascia spazio a equivoci. Sull’olio di oliva incide il fattore incertezza. Perché tale accanimento? A chi giova? leggi l'articolo


...A che serve una buona citazione se non si può modificarla?... (Dr. Who)
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